Art. 87

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 settembre 1990 al 13 ottobre 2000. Leggi il testo vigente →

[1]I contratti di comuni riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti di opere devono di regola essere preceduti da pubblici incanti con le forme stabilite pei contratti dello Stato.

[2]((COMMA ABROGATO DALLA L. 8 GIUGNO 1990, N. 142)).49 ((COMMA ABROGATO DALLA L. 8 GIUGNO 1990, N. 142)).49 ((COMMA ABROGATO DALLA L. 8 GIUGNO 1990, N. 142)).49

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 8 giugno 1990, n. 142

49

La L. 8 giugno 1990, n. 142 ha disposto (con l'art. 64, comma 1, lettera c)) l'abrogazione dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo "Salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 2".

Testo vigente dal 13 settembre 1990 al 13 ottobre 2000 · versione 52 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art87 · fonte su Normattiva