Art. 87
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[1]((I contratti di comuni riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti di opere devono di regola essere preceduti da pubblici incanti con le forme stabilite pei contratti dello Stato.
[2]E' consentito di provvedere mediante licitazione privata:
- a)per i comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti, quando si tratti:
- 1)di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 2.500.000;
- 2)di spesa che non superi annualmente le lire 500.000 ed il comune non resti obbligato oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;
- 3)di locazione di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le lire 2.500.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni;
- b)per i comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti o che, pur non avendo popolazione superiore ai 100.000 abitanti, siano capoluoghi di provincia, quando si tratti:
- 1)di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 1.500.000;
- 2)di spesa che non superi annualmente le lire 250.000 ed il comune non resti obbligato oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia, altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;
- 3)di locazione di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le lire 1.500.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni;
- c)per i comuni con popolazione superiore ai 20.000 e non ai 100.000 abitanti, quando si tratti:
- 1)di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 750.000;
- 2)di spesa che non superi annualmente le lire 150.000 ed il comune non resti obbligato oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;
- 3)di locazioni di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le lire 750.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni;
- d)per gli altri comuni, quando si tratti:
- 1)di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 400.000;
- 2)di spesa che non superi annualmente le lire 75.000 ed il comune non resti obbligato oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;
- 3)di locazione di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le lire 400.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni.
[3]Anche all'infuori dei casi previsti nel comma secondo, il Prefetto puo' consentire che i contratti seguano a licitazione privata, quando tale forma di appalto risulti piu' vantaggiosa per l'Amministrazione.
[4]Puo' anche autorizzare la trattativa privata, allorche' ricorrano circostanze eccezionali e ne siano evidenti la necessita' e la convenienza)).
Testo vigente dal 1 luglio 1947 al 13 settembre 1990 · versione 16 su Normattiva