Art. 66(Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 68 e 105-bis

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[1]Alle ore 7 antimeridiane della domenica il presidente riprende le operazioni elettorali, procedendo all'estrazione a sorte delle cinque cifre che nell'ordine stesso in cui sono estratte concorreranno a formare il bollo di cui all'articolo 45. Indi imprime il bollo stesso a tergo di ciascuna scheda giusta la indicazione a stampa, riponendole tutte nella stessa urna.

[2]Le operazioni di cui sopra debbono essere esaurite per le 9 antimeridiane, dopo di che il presidente dichiara aperta la votazione.

[3]Uno dei membri dell'ufficio od il rappresentante di una lista di candidati, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta la identita', apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore, nella apposita colonna, sulla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale provinciale.

[4]Se nessuno dei membri dell'ufficio o dei rappresentanti delle liste dei candidati puo' accertare sotto la sua responsabilita' l'identita' dell'elettore, questi puo' presentare un altro elettore della circoscrizione noto all'ufficio, che attesti della sua identita'. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sara' punito con le pene stabilite dall'articolo 117.

[5]Si deve presumere noto all'ufficio qualunque elettore che sia stato gia' ammesso a votare.

[6]L'elettore che attesta della identita' deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista elettorale, di cui sopra.

[7]In caso di dissenso sull'accertamento dell'identita' degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 75.

[8]Deve inoltre essere ammesso a votare l'elettore che si presenti fornito di libretto o tessera di riconoscimento rilasciati da una pubblica amministrazione governativa, purche' siano muniti di fotografia. In tal caso, accanto al nome dell'elettore, nella suddetta colonna di identificazione, sara' indicato il numero del libretto o della tessera, e l'autorita' che li ha rilasciati.

[9]Gli elettori compresi nell'elenco, di cui il penultimo comma dell'art. 17, sono ammessi a votare quando ritornino in patria e facciano constare all'ufficio elettorale la loro identita' personale. Nel processo verbale e' presa nota speciale di ogni elettore inscritto nell'elenco degli emigrati, che viene ammesso alla votazione, nonche' del nome della persona che attesta la sua identita', o del numero del libretto o della tessera di riconoscimento, indicati nel comma precedente o nell'articolo seguente, e della autorita' che li ha rilasciati.

[10]Gli emigrati che rimpatriano per le elezioni, hanno diritto al trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di confine al Comune In cui votano e viceversa.

Testo vigente dal 7 gennaio 1924 al 21 febbraio 1925 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-13;2694~art66 · fonte su Normattiva