Art. 17Art. 15 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047

[1]Debbono essere di volta in volta trasmessi in copia al sottoprefetto le deliberazioni e gli atti di cui il medesimo faccia richiesta.

[2]Il sottoprefetto, entro quindici giorni dalla data di ricevimento, puo' annullare le deliberazioni che violino le leggi od i regolamenti generali od il regolamento speciale dell'azienda.

[3]Contro il provvedimento del sottoprefetto e' ammesso, entro il termine di quindici giorni, ricorso al prefetto, che provvede definitivamente.

[4]Il prefetto puo' annullare, nel termine di giorni trenta dalla data di cui al secondo comma e su conforme parere della Giunta provinciale amministrativa, anche le deliberazioni che importino una evidente lesione degli interessi dell'azienda. In tal caso contro il provvedimento del prefetto e' ammesso ricorso nel termine di trenta giorni al Ministro per l'interno, che provvede definitivamente.

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Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-15;2578~art17 · fonte su Normattiva