Art. 30

[1](R. decreto-legge 26 giugno 1924, n. 1032).

[2]Finche' non saranno istituite le sottoprefetture nei capoluoghi di provincia, le attribuzioni affidate ai sottoprefetti dal presente testo unico per i comuni del primo circondario continueranno ad essere esercitate dai prefetti.

[3]Contro i provvedimenti emanati dai prefetti a norma del comma precedente e' ammesso il ricorso previsto all'ultima parte dell'art. 17.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-15;2578~art30 · fonte su Normattiva