Art. 30
[1](R. decreto-legge 26 giugno 1924, n. 1032).
[2]Finche' non saranno istituite le sottoprefetture nei capoluoghi di provincia, le attribuzioni affidate ai sottoprefetti dal presente testo unico per i comuni del primo circondario continueranno ad essere esercitate dai prefetti.
[3]Contro i provvedimenti emanati dai prefetti a norma del comma precedente e' ammesso il ricorso previsto all'ultima parte dell'art. 17.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti