Art. 109 t.u.i.r.
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I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo degli enti non commerciali sono determinati distintamente per ciascuna categoria in base al risultato complessivo di tutti i cespiti che vi rientrano. Si applicano, se nel presente capo non e' diversamente stabilito, le disposizioni del titolo I relative ai redditi delle varie categorie. ((2. Nella determinazione del reddito di impresa degli enti non commerciali che nel periodo di imposta hanno esercitato attivita' commerciali senza contabilita' separata sono deducibili le spese e gli altri componenti negativi risultanti in bilancio che si riferiscono ad operazioni effettuate nell'esercizio di attivita' commerciali. Le spese e gli altri componenti negativi, relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attivita' commerciali e di altre attivita', sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili e' deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto)) Le disposizioni del comma 2 si applicano a condizione che l'ente abbia tenuto, relativamente a tutte le attivita' esercitate e a tutti i beni posseduti, una contabilita' unica contenente tutti gli elementi necessari e rispondente alle prescrizioni dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Non si applicano agli enti che relativamente all'attivita' commerciale esercitata siano ammessi ad uno dei regimi di determinazione del reddito di cui agli articoli 79 e 80 e non abbiano optato per il regime ordinario. Per gli enti religiosi di cui all'articolo 26 della legge 20 maggio 1985, n. 222, che esercitano attivita' commerciali, le spese relative all'opera prestata in via continuativa dai loro membri sono determinate con i criteri ivi previsti. Per gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilita' pubblica, la contabilita' unica di cui al comma 3 si intende realizzata nell'ambito della contabilita' pubblica tenuta a norma di legge dagli stessi enti.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42
1con decorrenza dal 1 gennaio 1988
Il D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con effetto dal 1 gennaio 1988". Ha inoltre disposto (con l'art. 29, comma 1) che la disposizione di cui al comma 2, del presente articolo, si applica a partire dal primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987.
Testo vigente dal 1 gennaio 1994 al 1 gennaio 1998 · versione 42 su Normattiva