Art. 11 t.u.i.r.
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[1]L'imposta lorda e' determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
[2]fino a 6 milioni di lire................ 12 per cento; oltre 6 fino a 11 milioni di lire........... 22 per cento; oltre 11 fino a 28 milioni di lire........... 27 per cento; oltre 28 fino a 50 milioni di lire........... 34 per cento; oltre 50 fino a 100 milioni di lire.......... 41 per cento; oltre 100 fino a 150 milioni di lire.......... 48 per cento; oltre 150 fino a 300 milioni di lire.......... 53 per cento; oltre 300 fino a 600 milioni di lire.......... 58 per cento; oltre 600 milioni di lire............... 62 per cento. L'imposta netta e' determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12 e 13. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti di imposta spettanti al contribuente a norma degli articoli 14 e 15. Se l'ammontare dei crediti di imposta e' superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
Testo vigente dal 31 dicembre 1986 al 30 aprile 1989 · versione 0 su Normattiva