Art. 11 t.u.i.r.
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L'imposta lorda e' determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
- a)fino a 15.000 euro, 23 per cento;
- b)oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
- c)oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
- d)oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
- e)oltre 75.000 euro, 43 per cento. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, l'imposta non e' dovuta. L'imposta netta e' determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15 e 16 nonche' in altre disposizioni di legge. 4. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti al contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti d'imposta e' superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi
Testo vigente dal 1 gennaio 2007 al 1 gennaio 2008 · versione 123 su Normattiva