Art. 11 t.u.i.r.

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1998 al 20 gennaio 1998. Leggi il testo vigente →

((1. L'imposta lorda e' determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

  • a)fino a lire 15.000.000........................ 18,5%
  • b)oltre lire 15.000.000 e fino a lire 30.000.000 26,5%
  • c)oltre lire 30.000.000 e fino a lire 60.000.000 33,5%
  • d)oltre lire 60.000.000 e fino a lire 135.000.000 39,5%
  • e)oltre lire 135.000.000........................ 45,5%)) 76 L'imposta netta e' determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13 e 13-bis. 48 Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti di imposta spettanti al contribuente a norma degli articoli 14 e 15. Se l'ammontare dei crediti di imposta e' superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
Gli interventi su questo articolo(8)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154

8

Il D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, ha disposto disposto (con l'art. 38, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 26, commi 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12, e 27, si applicano dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano relativamente ai beni ammortizzabili acquistati ed ai contratti di locazione finanziaria conclusi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

D.P.C.M. 29 settembre 1989

12

Il D.P.C.M. 29 settembre 1989 (in G.U. 30/09/1989, n. 229) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica decorre dal 1 gennaio 1990.

D.P.C.M. 28 settembre 1990

16

Il D.P.C.M. 28 settembre 1990 (in G.U. 29/09/1990, n. 228) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica decorre dal 1 gennaio 1991.

D.P.C.M. 30 settembre 1991

25

Il D.P.C.M. 30 settembre 1991 (in G.U. 1/10/1991, n. 230) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica decorre dal 1 gennaio 1992.

L. 31 dicembre 1991, n. 415

29

La L. 31 dicembre 1991, n. 415, ha disposto (con l'art. 3, comma 6) che "Per gli anni 1992, 1993 e 1994 le aliquote del 26, 33, 40, 45 e 50 per cento, previste dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono elevate rispettivamente al 27, 34, 41, 46 e 51 per cento".

34

Il D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 1992, n. 438, ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che la presente modifica si applica a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto.

D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n. 473

48

Il D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n. 473 ha disposto (con l'art. 3, comma 7) che la presente modifica si applica a partire dal periodo d'imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993.

D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

76

Il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ha disposto (con l'art. 66, commi 1 e 2) che "Le disposizioni del titolo II hanno effetto per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1997, salvo quanto disposto dal comma 2. La revisione delle aliquote e del numero degli scaglioni di reddito prevista dall'articolo 46 del presente decreto ha effetto per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1999 per gli emolumenti arretrati di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".

Testo vigente dal 1 gennaio 1998 al 20 gennaio 1998 · versione 76 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Come è cambiato

27 versioni dal 1986

1986oggi
  1. 1 gennaio 2027oggiper 1 giornoin vigore
  2. 1 gennaio 20261 gennaio 2027per un anno
  3. 1 gennaio 20251 gennaio 2026per un anno
  4. 10 agosto 20241 gennaio 2025per 5 mesi
  5. 31 dicembre 202310 agosto 2024per 7 mesi
  6. 1 gennaio 202231 dicembre 2023per un anno
  7. 1 gennaio 20121 gennaio 2022per 10 anni
  8. 1 gennaio 20081 gennaio 2012per 4 anni
  9. 1 gennaio 20071 gennaio 2008per un anno
  10. 1 gennaio 20041 gennaio 2007per 3 anni
  11. 1 gennaio 20031 gennaio 2004per un anno
  12. 1 gennaio 20021 gennaio 2003per un anno
  13. 1 gennaio 20011 gennaio 2002per un anno
  14. 3 ottobre 20001 gennaio 2001per 3 mesi
  15. 30 marzo 20003 ottobre 2000per 6 mesi
  16. 15 gennaio 200030 marzo 2000per 3 mesi
  17. 1 gennaio 200015 gennaio 2000per 14 giorni
  18. 20 gennaio 19981 gennaio 2000per un anno
  19. 1 gennaio 199820 gennaio 1998per 19 giorni
  20. 1 giugno 19941 gennaio 1998per 4 anni
  21. 19 novembre 19921 giugno 1994per un anno
  22. 31 dicembre 199119 novembre 1992per 11 mesi
  23. 16 ottobre 199131 dicembre 1991per 3 mesi
  24. 14 ottobre 199016 ottobre 1991per un anno
  25. 15 ottobre 198914 ottobre 1990per 12 mesi
  26. 30 aprile 198915 ottobre 1989per 6 mesi
  27. 31 dicembre 198630 aprile 1989per 2 annitesto originario

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art11 · fonte su Normattiva