Art. 11 t.u.i.r.
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((1. L'imposta lorda e' determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
- a)fino a lire 15.000.000........................ 18,5%
- b)oltre lire 15.000.000 e fino a lire 30.000.000 26,5%
- c)oltre lire 30.000.000 e fino a lire 60.000.000 33,5%
- d)oltre lire 60.000.000 e fino a lire 135.000.000 39,5%
- e)oltre lire 135.000.000........................ 45,5%)) 76 L'imposta netta e' determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13 e 13-bis. 48 Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti di imposta spettanti al contribuente a norma degli articoli 14 e 15. Se l'ammontare dei crediti di imposta e' superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
Gli interventi su questo articolo(8)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154
8Il D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, ha disposto disposto (con l'art. 38, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 26, commi 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12, e 27, si applicano dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano relativamente ai beni ammortizzabili acquistati ed ai contratti di locazione finanziaria conclusi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
D.P.C.M. 29 settembre 1989
12Il D.P.C.M. 29 settembre 1989 (in G.U. 30/09/1989, n. 229) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica decorre dal 1 gennaio 1990.
D.P.C.M. 28 settembre 1990
16Il D.P.C.M. 28 settembre 1990 (in G.U. 29/09/1990, n. 228) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica decorre dal 1 gennaio 1991.
D.P.C.M. 30 settembre 1991
25Il D.P.C.M. 30 settembre 1991 (in G.U. 1/10/1991, n. 230) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica decorre dal 1 gennaio 1992.
L. 31 dicembre 1991, n. 415
29La L. 31 dicembre 1991, n. 415, ha disposto (con l'art. 3, comma 6) che "Per gli anni 1992, 1993 e 1994 le aliquote del 26, 33, 40, 45 e 50 per cento, previste dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono elevate rispettivamente al 27, 34, 41, 46 e 51 per cento".
Il D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 1992, n. 438, ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che la presente modifica si applica a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto.
D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n. 473
48Il D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n. 473 ha disposto (con l'art. 3, comma 7) che la presente modifica si applica a partire dal periodo d'imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
76Il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ha disposto (con l'art. 66, commi 1 e 2) che "Le disposizioni del titolo II hanno effetto per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1997, salvo quanto disposto dal comma 2. La revisione delle aliquote e del numero degli scaglioni di reddito prevista dall'articolo 46 del presente decreto ha effetto per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1999 per gli emolumenti arretrati di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".
Testo vigente dal 1 gennaio 1998 al 20 gennaio 1998 · versione 76 su Normattiva