Art. 11 t.u.i.r.

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 2004 al 1 gennaio 2007. Leggi il testo vigente →

(( Dal reddito complessivo al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, si deduce l'importo di 3.000 euro. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), la deduzione di cui al comma 1 e' aumentata di un importo pari a 4.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 3 e 4, rapportato al periodo di lavoro nell'anno. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), la deduzione di cui al comma 1 e' aumentata di un importo pari a 4.000 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 4, rapportato al periodo di pensione nell'anno. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, la deduzione di cui al comma 1 e' aumentata di un importo pari a 1.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 3. 5. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 26.000 euro, aumentato delle deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 e degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, e diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 26.000 euro. Se il predetto rapporto e' maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso e' zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali.)) 115

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

115

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 12.

Testo vigente dal 1 gennaio 2004 al 1 gennaio 2007 · versione 111 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Come è cambiato

27 versioni dal 1986

1986oggi
  1. 1 gennaio 2027oggiper 1 giornoin vigore
  2. 1 gennaio 20261 gennaio 2027per un anno
  3. 1 gennaio 20251 gennaio 2026per un anno
  4. 10 agosto 20241 gennaio 2025per 5 mesi
  5. 31 dicembre 202310 agosto 2024per 7 mesi
  6. 1 gennaio 202231 dicembre 2023per un anno
  7. 1 gennaio 20121 gennaio 2022per 10 anni
  8. 1 gennaio 20081 gennaio 2012per 4 anni
  9. 1 gennaio 20071 gennaio 2008per un anno
  10. 1 gennaio 20041 gennaio 2007per 3 anni
  11. 1 gennaio 20031 gennaio 2004per un anno
  12. 1 gennaio 20021 gennaio 2003per un anno
  13. 1 gennaio 20011 gennaio 2002per un anno
  14. 3 ottobre 20001 gennaio 2001per 3 mesi
  15. 30 marzo 20003 ottobre 2000per 6 mesi
  16. 15 gennaio 200030 marzo 2000per 3 mesi
  17. 1 gennaio 200015 gennaio 2000per 14 giorni
  18. 20 gennaio 19981 gennaio 2000per un anno
  19. 1 gennaio 199820 gennaio 1998per 19 giorni
  20. 1 giugno 19941 gennaio 1998per 4 anni
  21. 19 novembre 19921 giugno 1994per un anno
  22. 31 dicembre 199119 novembre 1992per 11 mesi
  23. 16 ottobre 199131 dicembre 1991per 3 mesi
  24. 14 ottobre 199016 ottobre 1991per un anno
  25. 15 ottobre 198914 ottobre 1990per 12 mesi
  26. 30 aprile 198915 ottobre 1989per 6 mesi
  27. 31 dicembre 198630 aprile 1989per 2 annitesto originario

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art11 · fonte su Normattiva