Art. 115 t.u.i.r.
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Presupposto dell'imposta locale sui redditi e' il possesso di redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi prodotti nel territorio dello Stato, ancorche' esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Sono esclusi dall'imposta:
- a)i redditi derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ((per i quali spetta il credito di imposta di cui all'articolo 14)); 46
- b)i redditi derivanti dalla partecipazione in societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato;
- c)i redditi delle imprese familiari imputati ai familiari collaboratori a norma del comma 4 dell'articolo 5;
- d)i redditi indicati alle lettere 1) e m) del comma 1 dell'articolo 81;
- e)i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
- e-bis)i redditi d'impresa derivanti dall'esercizio di attivita' commerciali svolte da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 dell'articolo 87, organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, ovvero con il lavoro dei soci, a condizione che il numero complessivo delle persone addette, esclusi gli apprendisti fino ad un massimo di tre, compreso il titolare, ovvero compresi i soci, non sia superiore a tre.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto 557/1993.
Testo vigente dal 1 marzo 1994 al 1 giugno 1994 · versione 44 su Normattiva