Art. 117 t.u.i.r.

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Si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi indicati nell'articolo 20. Nei confronti dei soggetti residenti nel territorio dello Stato si considerano prodotti nel territorio stesso anche i redditi derivanti da attivita' commerciali esercitate all'estero senza una stabile organizzazione con gestione e contabilita' separate. Nei confronti delle societa' e degli enti non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato si considerano prodotti nel territorio stesso anche i redditi di cui al comma 2 dell'articolo 112.

Testo vigente dal 31 dicembre 1986 al 1 gennaio 1998 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art117 · fonte su Normattiva