Art. 117 t.u.i.r.
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Si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi indicati nell'articolo 20. Nei confronti dei soggetti residenti nel territorio dello Stato si considerano prodotti nel territorio stesso anche i redditi derivanti da attivita' commerciali esercitate all'estero senza una stabile organizzazione con gestione e contabilita' separate. Nei confronti delle societa' e degli enti non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato si considerano prodotti nel territorio stesso anche i redditi di cui al comma 2 dell'articolo 112. 76
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
76Il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Salvo quanto disposto dall'articolo 37, l'imposta regionale sulle attivita' produttive si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e dalla medesima data sono aboliti: [...] b) l'imposta locale sui redditi di cui al titolo III del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917". Ha inoltre disposto (con l'art. 37, commi 1 e 2) che "Nei confronti dei soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare l'applicazione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e l'abolizione dei contributi e dei tributi indicati nell'articolo 36, comma 1, lettere a), b) ed e), hanno effetto dal primo periodo di imposta che ha inizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. In deroga a quanto disposto nel comma 1 per i soggetti ivi indicati il cui periodo di imposta e' in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ed e' iniziato dopo il 30 settembre dell'anno precedente, l'applicazione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e l'abolizione dei contributi e tributi indicati nel medesimo comma 1 hanno effetto dalla data di inizio del predetto periodo".
Testo vigente dal 1 gennaio 1998 al 1 gennaio 2004 · versione 76 su Normattiva