Art. 121 t.u.i.r.

Per effetto dell'esercizio congiunto dell'opzione di cui all'articolo 117, ciascuna societa' controllata, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 129, deve:

  • a)compilare il modello della dichiarazione dei redditi al fine di comunicare alla societa' o ente controllante la determinazione del proprio reddito complessivo, delle ritenute subite, delle detrazioni e dei crediti d'imposta spettanti, compresi quelli compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e degli acconti autonomamente versati. Al modello deve essere allegato il prospetto di cui all'articolo 109, comma 4, lettera b), con le indicazioni richieste relative ai componenti negativi di reddito dedotti;
  • b)fornire alla societa' controllante i dati relativi ai beni ceduti ed acquistati secondo il regime di neutralita' fiscale di cui all'articolo 123, specificando la differenza residua tra valore di libro e valore fiscale riconosciuto;
  • c)fornire ogni necessaria collaborazione alla societa' controllante per consentire a quest'ultima l'adempimento degli obblighi che le competono nei confronti dell'Amministrazione finanziaria anche successivamente al periodo di validita' dell'opzione.

Testo vigente dal 1 gennaio 2004 al 1 gennaio 2027 · versione 111 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art121 · fonte su Normattiva