Art. 121 t.u.i.r.
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PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117
Testo vigente dal 1 gennaio 2027, tuttora in vigore · versione 249 su Normattiva
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Spiegazione
Spiegazione generata
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4 versioni dal 1986
Collegamenti
Art. 130
delle societa' controllate (articolo 121 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) 1. Per effetto dell'esercizio congiunto dell'opzione di cui all'articolo 126, ciascuna societa' controllata, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo…
Art. 128
per l'efficacia dell'opzione (articolo 119 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) 1. L'opzione puo' essere esercitata da ciascuna entita' legale solo in qualita' di controllante o solo in qualita' di controllata e la sua efficacia e'…
Art. 127
dell'esercizio dell'opzione (articolo 118 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) 1. L'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 126 comporta la determinazione di un reddito complessivo globale corrispondente…
Art. 131
della societa' o ente controllante (articolo 122 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) 1. La societa' o ente controllante presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato, calcolando il reddito complessivo globale risultante dalla…
Art. 122 — Obblighi della societa' o ente controllante
1. La societa' o ente controllante presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato, calcolando il reddito complessivo globale risultante dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da ciascuna delle societa' partecipanti al regime del …
Art. 119 — Condizioni per l'efficacia dell'opzione
L'opzione puo' essere esercitata da ciascuna entita' legale solo in qualita' di controllante o solo in qualita' di controllata e la sua efficacia e' subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni: a) identita' dell'esercizio sociale di ciascuna societa' …
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art121 · fonte su Normattiva