Art. 124 t.u.i.r.

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 marzo 1988 al 1 gennaio 2004. Leggi il testo vigente →

In caso di liquidazione dell'impresa o della societa' il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e l'inizio della liquidazione e' determinato in base ad apposito conto dei profitti e delle perdite, ovvero a norma dell'articolo 79 o dell'articolo 80 se ne ricorrono i presupposti; il conto dei profitti e delle perdite deve essere redatto, per le societa', in conformita' alle risultanze del conto della gestione prescritto dall'articolo 2277 del codice civile. Per le imprese individuali la data di inizio della liquidazione, ai fini delle imposte sui redditi, e' quella in cui ne viene data comunicazione all'ufficio delle imposte mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Per le imprese individuali e per le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione e' determinato in base al bilancio finale, che deve essere redatto anche nei casi di cui agli articoli 79 e 80. Se la liquidazione si protrae oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio, il reddito relativo alla residua frazione di tale esercizio e a ciascun successivo esercizio intermedio e' determinato in via provvisoria in base al rispettivo bilancio, ovvero a norma dell'articolo 79 o dell'articolo 80 se ne ricorrono i presupposti, salvo conguaglio in base al bilancio finale. Se la liquidazione si protrae per piu' di tre esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio, nonche' in caso di omessa presentazione del bilancio finale, i redditi cosi' determinati, ancorche' gia' tassati separatamente a norma degli articoli 16 e 18, si considerano definitivi e ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei familiari partecipanti all'impresa o dei soci per i periodi di imposta di competenza. Se la liquidazione si chiude in perdita si applicano le disposizioni dell'articolo 8. Per le societa' soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il reddito relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione e' determinato in base al bilancio finale. Se la liquidazione si protrae oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio il reddito relativo alla residua frazione di tale esercizio e a ciascun successivo esercizio intermedio e' determinato in via provvisoria in base al rispettivo bilancio, salvo conguaglio in base al bilancio finale; le perdite di esercizio anteriori all'inizio della liquidazione non compensate nel corso di questa ai sensi dell'articolo 102 sono ammesse in diminuzione in sede di conguaglio. Se la liquidazione si protrae per piu' di cinque esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio, nonche' in caso di omessa presentazione del bilancio finale, i redditi determinati in via provvisoria si considerano definitivi e ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche i redditi compresi nelle somme percepite o nei beni ricevuti dai soci, ancorche' gia' tassati separatamente a norma degli articoli 16 e 18, concorrono a formarne il reddito complessivo per i periodi di imposta di competenza. Per i redditi degli ((immobili di cui all'art. 57, comma 1)) compresi nella liquidazione l'imposta locale sui redditi si applica in ogni caso a titolo definitivo anche per la frazione di esercizio e per gli esercizi intermedi di cui ai commi 2 e 3. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42

1

con decorrenza dal 1 gennaio 1988

Il D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con effetto dal 1 gennaio 1988". Ha inoltre disposto (con l'art. 30, comma 1) che " Le disposizioni dell'art. 124 del testo unico, concernenti la liquidazione ordinaria, si applicano anche per le liquidazioni di societa' in corso alla data del 1 gennaio 1988, salvo quanto stabilito nel comma 2. Per le imprese individuali le disposizioni stesse si applicano se la liquidazione ha inizio dopo il 31 dicembre 1987".

Testo vigente dal 1 marzo 1988 al 1 gennaio 2004 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art124 · fonte su Normattiva