Art. 129 t.u.i.r.

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1986 al 1 gennaio 1992. Leggi il testo vigente →

Per i terreni dati in affitto per uso agricolo, se per effetto di regimi legali di determinazione del canone questo risulta inferiore per oltre un quinto alla rendita catastale, il reddito dominicale e' determinato in misura pari a quella del canone di affitto. Per i fabbricati dati in locazione, se per effetto di regimi legali di determinazione del canone questo, ridotto di un quarto risulta inferiore per oltre un quinto alla rendita catastale, il reddito e' determinato in misura pari a quella del canone di locazione ridotto di un quarto. Per i fabbricati siti nella citta' di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano la presente disposizione si applica con riferimento al canone di locazione ridotto di due quinti anziche' di un quarto; per i fabbricati strumentali non suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni, la presente disposizione si applica con riferimento al canone di locazione ridotto di un terzo, salvo il disposto del comma 2 dell'articolo 40.

Testo vigente dal 31 dicembre 1986 al 1 gennaio 1992 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art129 · fonte su Normattiva