Art. 129 t.u.i.r.

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Per i terreni dati in affitto per uso agricolo, se per effetto di regimi legali di determinazione del canone questo risulta inferiore per oltre un quinto alla rendita catastale, il reddito dominicale e' determinato in misura pari a quella del canone di affitto. (( 2. In deroga all'articolo 34, per i fabbricati dati in locazione in regime legale di determinazione del canone, il reddito imponibile e' determinato in misura pari al canone di locazione ridotto del 15 per cento. Per i fabbricati siti nella citta' di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione e' elevata al 25 per cento.)) 48

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1993, n. 75

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Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'articolo 129, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 11, comma 1, lettera h), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, deve intendersi applicabile anche per la determinazione del reddito imponibile delle unita' immobiliari urbane non di lusso, secondo i criteri di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408, direttamente adibite ad abitazione principale del possessore e dei suoi familiari, quando il canone che sarebbe ritraibile, per effetto di regimi di determinazione legale, dalla locazione di tali unita', ridotto del 25 per cento, risulti inferiore per oltre un quinto al reddito medio ordinario risultante dall'applicazione delle tariffe d'estimo di cui al decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1991, supplemento straordinario n. 9; in tale caso il reddito imponibile e' determinato in misura pari a quella del canone ritraibile ridotto del 25 per cento. Per le unita' immobiliari site nella citta' di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la presente disposizione si applica con riferimento al canone ritraibile ridotto del 40 per cento. Per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale deve intendersi quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente".

D.L. 31 maggio 1994, n.330 convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n. 473

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Il D.L. 31 maggio 1994, n.330 convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n. 473 ha disposto (con l'art. 4 comma 4) che le presenti modifiche si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993.

Testo vigente dal 1 giugno 1994 al 1 gennaio 2004 · versione 45 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art129 · fonte su Normattiva