Art. 129 t.u.i.r.

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Per i terreni dati in affitto per uso agricolo, se per effetto di regimi legali di determinazione del canone questo risulta inferiore per oltre un quinto alla rendita catastale, il reddito dominicale e' determinato in misura pari a quella del canone di affitto. ((2. Per i fabbricati dati in locazione, qualora per effetto di regimi legali di determinazione del canone questo, ridotto del 25 per cento, risulta inferiore per oltre un quinto al reddito medio ordinario di cui al comma 1 dell'articolo 34, il reddito imponibile e' determinato dal canone di locazione ridotto del 25 per cento. Per i fabbricati siti nella citta' di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, l'importo massimo deducibile di cui sopra e' determinato nella misura forfetaria del 40 per cento))

Testo vigente dal 1 gennaio 1992 al 25 marzo 1993 · versione 27 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art129 · fonte su Normattiva