Art. 132 t.u.i.r.
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Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati ((in euro, in deroga alle disposizioni dell'articolo 9, sulla base di un tasso convenzionale di cambio stabilito ogni tre anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto anche della variazione dei prezzi al consumo nelle zone limitrofe intervenuta nel triennio)). 102 I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro debito d'imposta ((in euro)). 102 Ai fini del presente articolo, si considerano iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, gia' residenti nel comune di Campione d'Italia, sono iscritte all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica. 102
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 novembre 2000, n. 342
102con decorrenza dal 1 gennaio 2001
La L. 21 novembre 2000, n. 342 ha disposto (con l'art. 40, comma 1) che "Le disposizioni recate dall'articolo 132 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo al comune di Campione d'Italia, devono intendersi applicabili anche nei confronti dei soggetti iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) del comune di Campione d'Italia i quali, gia' iscritti nell'anagrafe della popolazione residente nel predetto comune, hanno nello stesso il domicilio fiscale". Ha inoltre disposto (con l'art. 40, comma 3) che "Le disposizioni di cui al comma 2, lettere a) e b), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001; quelle di cui al comma 2, lettera c), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000".
Testo vigente dal 28 febbraio 2002 al 1 gennaio 2004 · versione 107 su Normattiva