Art. 14 t.u.i.r. — Altre detrazioni
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(( Se alla formazione del reddito concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:
- a)130 euro se il reddito complessivo e' superiore a 27.000 euro ma non a 29.500 euro;
- b)235 euro se il reddito complessivo e' superiore a 29.500 euro ma non a 36.500 euro;
- c)180 euro se il reddito complessivo e' superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;
- d)130 euro se il reddito complessivo e' superiore a 41.500 euro ma non a 46.700 euro;
- e)25 euro se il reddito complessivo esuperiore a 46.700 euro ma non a 52.000 euro. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:
- a)70 euro se il reddito complessivo e' superiore a 24.500 euro ma non a 27.000 euro;
- b)170 euro se il reddito complessivo e' superiore a 27.000 euro ma non a 29.000 euro;
- c)290 euro se il reddito complessivo e' superiore a 29.000 euro ma non a 31.000 euro;
- d)230 euro se il reddito complessivo e' superiore a 31.000 euro ma non a 36.500 euro;
- e)180 euro se il reddito complessivo e' superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;
- f)130 euro se il reddito complessivo e' superiore a 41.500 euro ma non a 46.700 euro;
- g)25 euro se il reddito complessivo esuperiore a 46.700 euro ma non a 52.000 euro. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, spetta una detrazione dall' imposta lorda pari a:
- a)80 euro se il reddito complessivo esuperiore a 25.500 euro ma non a 29.400 euro;
- b)126 euro se il reddito complessivo esuperiore a 29.400 euro ma non a 31.000 euro;
- c)80 euro se il reddito complessivo esuperiore a 31.000 euro ma non a 32.000 euro. 4. Le detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 non sono cumulabili tra loro)) 116
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 dicembre 2003, n. 350
116con decorrenza dal 1 gennaio 2003
La L. 24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto (con l'art. 2, comma 57, lettere a) e b)) che "A decorrere dal 1° gennaio 2003, all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: "reddito complessivo", ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: ", al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze,"; b) al comma 1, le parole: "reddito concorrono" sono sostituite dalle seguenti: "reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, concorrono". L'originario art. 13 corrisponde all'attuale art. 14.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004 al 1 gennaio 2005 · versione 111 su Normattiva