Art. 160 t.u.i.r. — Ulteriori effetti dell'esercizio dell'opzione
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I soggetti che esercitano l'opzione di cui all'articolo 155 non possono esercitare quella di cui alle sezioni II e III del titolo II ne' in qualita' di controllanti, ne' in qualita' di controllati. Alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi fra le societa' il cui reddito e' determinato anche parzialmente ai sensi dell'articolo 156 e le altre imprese si applica, ricorrendone le altre condizioni, la disciplina del valore normale prevista dall'articolo 110, comma 7.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004 al 2 dicembre 2005 · versione 111 su Normattiva