Art. 17 t.u.i.r.
Stai leggendo un testo che entrerà in vigore il 1 gennaio 2027. Leggi il testo vigente →
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117
Testo vigente dal 1 gennaio 2027, tuttora in vigore · versione 249 su Normattiva
Stai leggendo un testo che entrerà in vigore il 1 gennaio 2027. Leggi il testo vigente →
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117
Testo vigente dal 1 gennaio 2027, tuttora in vigore · versione 249 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
19 versioni dal 1986
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Imposta sul reddito delle persone fisiche (irpef) - Indennità di fine rapporto - Determinazione dell’imponibile - Applicazione di una franchigia annua fissa di lire 500.000 - Mancata rivalutazione di tale somma in base agli indici istat - Assunta disparità di trattamento tra contribuenti - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 17 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, là dove prevede, ai fini del reddito imponibile, l’applicazione, sul trattamento di fine rapporto, della franchigia di £ 500.000 all’anno a partire dal 1983, sempre uguale per ciascun anno preso a base di commisurazione, senza alcuna rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT. Nel caso di specie, invero, la scelta operata dal legislatore non viola alcun principio costituzionale, attesa la diversità di disciplina delle due imposte messe a confronto dal giudice rimettente (INVIM e IRPEF). La Corte ha avuto, tuttavia, modo di affermare che rientra nella discrezionalità del legislatore prevedere che si debba o non tener conto degli effetti conseguenti ai processi di svalutazione monetaria in sede di applicazione delle diverse imposte dirette o indirette, con la conseguenza che tale scelta politica non può considerarsi costituzionalmente sindacabile da parte della Corte costituzionale, sempre che non comporti la violazione di qualche principio costituzionale ovvero non determini un travalicamento del normale ambito di discrezionalità che la Costituzione riserva alle scelte del legislatore ordinario. - V. sentenze citate n. 126/1979, n. 338/1987 e n. 172/1988.
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Roma,…
ECLI:IT:COST:2004:289 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 19
separata (articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 24, comma 31, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) 1. L'imposta si applica separatamente sui…
Art. 21
' di fine rapporto e di fine servizio (articolo 19 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 1, comma 9, legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 2, comma 514, legge 24 dicembre 2007, n. 244; articolo 24, commi 1 e 2, decreto-legge…
Art. 19 — Indennita' di fine rapporto
Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni gia' assoggettate ad imposta sostitutiva. L'imposta e' applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui e' maturato…
Art. 33
sui redditi di lavoro dipendente (articolo 23 , commi 1, 1-bis, 2, lettera a), primo, secondo e terzo periodo, lettere b), c), d) ed e), 3 e 4, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600) 1. Gli enti e le societa' indicati nell'articolo 82, …
Art. 23 — Ritenute sui redditi di lavoro dipendente
Gli enti e le societa' indicati nell'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le societa' e associazioni indicate nell'articolo 5 del predetto testo unico e…
Art. 44
sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato (articolo 29 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600) 1. Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che corrispondono le somme e i valori di cui all'articolo…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art17 · fonte su Normattiva