Art. 17 t.u.i.r.

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((1. Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni gia' assoggettate ad imposta sostitutiva. L'imposta e' applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui e' maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui e' maturato il diritto alla percezione.)) 97 ((1-bis. Se in uno o piu' degli anni indicati al comma 1 non vi e' stato reddito imponibile, l'aliquota media si calcola con riferimento agli anni in cui vi e' stato reddito imponibile; se non vi e' stato reddito imponibile in alcuno di tali anni, si applica l'aliquota stabilita dall'articolo 11 per il primo scaglione di reddito.)) 97 ((1-ter. Qualora il trattamento di fine rapporto sia relativo a rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata effettiva non superiore a due anni, l'imposta determinata ai sensi del comma 1 e' diminuita di un importo pari a lire 120 mila per ciascun anno; per i periodi inferiori ad un anno, tale importo e' rapportato a mese.)) 97 ((2. Le altre indennita' e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l'aliquota determinata agli effetti del comma 1. Tali indennita' e somme, se corrisposte a titolo definitivo e in relazione ad un presupposto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro che ha generato il trattamento di fine rapporto, sono imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1.)) 97 ((2-bis. Le indennita' equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 16, sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a L. 600.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianita' convenzionale; per i periodi inferiori all'anno la riduzione e' rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma e' proporzionalmente ridotta. L'imposta e' applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui e' maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. L'ammontare netto delle indennita', alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, e' computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennita' corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui e' maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza)) 97 Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, il trattamento di line rapporto risulta calcolato in misura superiore ad una mensilita' della retribuzione annua per ogni anno preso a base di commisurazione, ai fini della determinazione dell'aliquota ai sensi del comma 1 non si tiene conto dell'eccedenza. ((4. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al trattamento di fine rapporto e alle indennita' equipollenti, nonche' sulle anticipazioni relative alle altre indennita' e somme, si applica l'aliquota determinata, rispettivamente, a norma dei commi 1, 2 e 2-bis, considerando l'importo accantonato, aumentato dalle anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al netto delle rivalutazioni gia' assoggettate ad imposta sostitutiva)) ((Non si considerano anticipazioni le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.)) 97 Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'eta' di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), l'imposta si applica con l'aliquota pari alla meta' di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennita' e somme indicate alla richiamata lettera a) del comma 1 dell'articolo 16. Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 del codice civile e nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 7 l'imposta, determinata a norma del presente articolo, e' dovuta dagli aventi diritto proporzionalmente all'ammontare percepito da ciascuno; nella seconda ipotesi la quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione e' ammessa in deduzione dall'ammontare imponibile di cui ai precedenti commi. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalita' per lo scambio delle informazioni occorrenti ai fini dell'applicazione del comma 2 tra i soggetti tenuti alla corresponsione delle indennita' e delle altre somme in dipendenza della cessazione del medesimo rapporto di lavoro.

Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 154

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Il D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 154, ha disposto (con l'art. 4, comma 3-quater) che la modifica di cui al comma 2, del presente articolo, ha effetto dal 17 luglio 1986. Successivamente il medesimo D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 154, come modificato dal D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, ha disposto (con l'art. 4, comma 3-ter) che anche la modifica di cui al comma 1, del presente articolo, ha effetto dal 17 luglio 1986.

D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124

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Il D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 ha disposto (con l'art. 13, comma 4) che "In deroga al comma 4 dell'art. 17 del testo unico di cui al comma 1 non e' imponibile la quota di accantonamento annuale del TFR destinato a forme pensionistiche complementari. Dell'importo totale di tale quota si tiene conto, in sede di liquidazione del TFR, ai fini della determinazione dell'aliquota di imposta stabilita dal comma 1 del citato art. 17 e l'ammontare della riduzione annuale ivi prevista e' diminuito proporzionalmente al rapporto fra quota destinata a forme pensionistiche complementari e la quota di accantonamento".

D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 come modificato dalla L. 8 agosto 1995, n.335

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Il D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 come modificato dalla L. 8 agosto 1995, n.335 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "In deroga al comma 4 dell'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non e' imponibile la quota di accantonamento annuale del TFR destinato a forme pensionistiche complementari".

D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

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Il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ha disposto (con l'art. 66, comma 1) che "Le disposizioni del titolo II hanno effetto per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1997, salvo quanto disposto dal comma 2".

D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47

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con decorrenza dal 1 gennaio 2001

Il D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47 ha disposto (con l'art. 12, comma 2) che "Le disposizioni dell'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 11, si applicano alle quote di trattamento di fine rapporto maturate, nonche' a quelle erogate a titolo di anticipazione, a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto. Per il trattamento di fine rapporto maturato fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni del menzionato articolo 17, nel testo vigente anteriormente alla data stessa". Ha inoltre disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Il presente decreto entra in vigore il 1 giugno 2000 ed ha effetto relativamente ai contributi versati, ai rendimenti maturati, ai contratti stipulati, alle prestazioni maturate, alle rendite erogate a decorrere dal 1 gennaio 2001".

Testo vigente dal 1 giugno 2000 al 1 gennaio 2001 · versione 96 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art17 · fonte su Normattiva