Art. 18 t.u.i.r.
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PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117
Testo vigente dal 1 gennaio 2027, tuttora in vigore · versione 249 su Normattiva
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Spiegazione
Spiegazione generata
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8 versioni dal 1986
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - INDENNITA' CORRISPOSTA (NELLA SPECIE DALL'E.N.P.A.M. AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE) PER CESSAZIONE DI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA - DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE DA ASSOGGETTARE AD IMPOSTA - MANCATA PREVISIONE DELLA DETRAZIONE DELL'IMPORTO DEI CONTRIBUTI VERSATI DAL PERCIPIENTE - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' RISPETTO AL TRATTAMENTO PREVISTO PER LE INDENNITA' PER CESSAZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nell'indicare, all'art. 16, primo comma, i redditi soggetti a tassazione separata e nel considerare, a tal fine, distintamente i trattamenti e le indennita' corrisposte per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, facendo da cio' discendere, quanto al computo dell'imposta, giusta la disciplina prevista, rispettivamente, dagli artt. 17 e 18, conseguenze che concernono non solo i criteri di determinazione della base imponibile (nell'ambito dei quali la parte di indennita' corrispondente alla quota dei contributi versati dall'iscritto e' solo uno degli elementi presi in considerazione dallo stesso art. 17), ma anche le modalita' di individuazione dell'aliquota di tassazione da applicarsi, appresta due differenti regimi di imposizione tributaria che si correlano alla diversita' delle situazioni considerate, con riguardo, rispettivamente, al lavoro subordinato ed a quello autonomo. Pertanto, mentre e' escluso che possa procedersi, in sede di esame della rispondenza dei detti regimi ai precetti degli artt. 3 e 53, primo comma, Cost., alla trasposizione di criteri regolatori dell'uno, all'altro, deve riconoscersi conseguenza di corretto esercizio della discrezionalita' legislativa il disposto dell'art. 18, primo comma, del citato d.P.R. n. 917 del 1986, nella parte in cui non prevede, per le indennita' connesse a prestazioni di lavoro autonomo - ivi compresa quella di fine rapporto corrisposta dall'E.N.P.A.M. ai medici di medicina generale, a seguito dell'attivita' svolta per conto dei disciolti enti mutualistici e del Servizio sanitario nazionale - la riduzione dell'imponibile per una somma pari alla misura di tale indennita' corrispondente al contributo posto a carico del percipiente, a differenza di quanto stabilito, invece, dall'art. 17 per le analoghe indennita' corrisposte in occasione della cessazione di rapporti di lavoro dipendente. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, Cost., dell'art. 18, primo comma, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). red.: S.E. rev.: S.P.
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - INDENNITA' CORRISPOSTA (NELLA SPECIE DALL'E.N.P.A.M. AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE) PER CESSAZIONE DI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA - DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE DA ASSOGGETTARE AD IMPOSTA - MANCATA PREVISIONE DELLA DETRAZIONE DELL'IMPORTO DEI CONTRIBUTI VERSATI DAL PERCIPIENTE - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' RISPETTO AL TRATTAMENTO PREVISTO PER LE INDENNITA' PER CESSAZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO, CON INCIDENZA SUI PRINCIPI DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA E DELLA TUTELA DEL LAVORO IN TUTTE LE SUE FORME - QUESTIONE SOSTANZIALMENTE IDENTICA AD ALTRA GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Manifesta infondatezza della questione in quanto per le stesse ragioni per cui la Corte l'ha dichiarata non fondata in riferimento ai primi due degli invocati parametri, non puo' ritenersi violato neppure il terzo. - S. n. 50/1994. red.: S.E. rev.: S.P.
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA - INDENNITA' DI FINE RAPPORTO CORRISPOSTA DALL'E.N.P.A.M. AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE A SEGUITO DELL'ATTIVITA' PRESTATA PER CONTO DEI DISCIOLTI ENTI MUTUALISTICI E DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - NON PREVISTA RIDUZIONE DELL'IMPONIBILE PER UNA SOMMA PARI AL CONTRIBUTO A CARICO DEL PERCIPIENTE, COME STABILITO PER LE INDENNITA' DI FINE RAPPORTO AFFERENTI A RAPPORTI DI LAVORO DIPENDENTE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 50/1994, O. n. 328/1994. red.: S.P.
Riguarda ancheart. 16 Testo unico delle imposte sui redditi
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e successive modificazioni, in relazione all'art. 16 dello stesso d.P.R. n. 917 del 1986, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Lecc…
ECLI:IT:COST:1994:400 · leggi il testo integrale
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e successive modificazioni, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35, primo comma, e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Cosenza con le ordinanze in epigrafe.…
ECLI:IT:COST:1994:328 · leggi il testo integrale
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione, dall'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 feb…
ECLI:IT:COST:1994:50 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 20
sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera (articolo 18 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) 1. I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta…
Art. 26-quinquies — Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici)
Sui proventi di cui alla lettera g) dell'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio…
Art. 58
sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a OICR italiani e lussemburghesi storici (articolo 26-quinquies decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600) 1. Sui proventi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera h), del testo unico…
Art. 26 — Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale
I soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, operano una ritenuta del 20 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori. (113) (115) (121) …
Art. 27 — Ritenuta sui dividendi
Le societa' e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26 per cento…
Art. 27-ter — Azioni in deposito accentrato presso la Monte Titoli S.p.A
… finanziari similari alle azioni di cui all'articolo 4428/11/031 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. …
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art18 · fonte su Normattiva