Art. 20 t.u.i.r. — Prestazioni pensionistiche
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Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato:
- a)i redditi fondiari;
- b)i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti;
- c)i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 47;
- d)i redditi di lavoro autonomo derivanti da attivita' esercitate nel territorio dello Stato;
- e)i redditi di impresa derivanti da attivita' esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;
- f)i redditi diversi di cui al capo VII derivanti da attivita' svolte nel territorio dello Stato o relative a beni che si trovano nel territorio stesso;
- g)i redditi di cui all'articolo 5 imputabili a soci, associati o partecipanti non residenti. Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d), e) f) del comma 1 si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti:
- a)le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennita' di fine rapporto di cui alle lettere a), c), d), e) f) del comma 1 dell'articolo 16;
- b)i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 47;
- c)i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonche' di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico;
- d)i compensi corrisposti ad imprese, societa' o enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato.
Testo vigente dal 31 dicembre 1986 al 1 marzo 1988 · versione 0 su Normattiva