Art. 20 t.u.i.r. — Prestazioni pensionistiche
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Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato:
- a)i redditi fondiari;
- b)i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti;
- c)i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 47;
- d)i redditi di lavoro autonomo derivanti da attivita' esercitate nel territorio dello Stato;
- e)i redditi di impresa derivanti da attivita' esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;
- g)i redditi di cui all'articolo 5 imputabili a soci, associati o partecipanti non residenti. Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d), e) f) del comma 1 si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti:
- a)le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennita' di fine rapporto di cui alle lettere a), c), d), e) f) del comma 1 dell'articolo 16;
- b)i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 47;
- c)i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonche' di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico;
- d)i compensi corrisposti ad imprese, societa' o enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato. 1
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42
1con decorrenza dal 1 gennaio 1988
Il D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con effetto dal 1 gennaio 1988".
D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461
79Il D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 1, 8, comma 5, e 12 si applicano ai redditi di capitale divenuti esigibili a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' agli utili derivanti dalla partecipazione a societa' od enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui e' deliberata la distribuzione a partire dalla predetta data".
Testo vigente dal 1 luglio 1998 al 19 agosto 1999 · versione 81 su Normattiva