Art. 20 t.u.i.r.Prestazioni pensionistiche

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 aprile 1989 al 1 luglio 1998. Leggi il testo vigente →

Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato:

  • a)i redditi fondiari;
  • b)i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti;
  • c)i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 47;
  • d)i redditi di lavoro autonomo derivanti da attivita' esercitate nel territorio dello Stato;
  • e)i redditi di impresa derivanti da attivita' esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;
  • f)i redditi diversi di cui al capo VII derivanti da attivita' svolte nel territorio dello Stato o relative a beni che si trovano nel territorio stesso; ((; si considerano in ogni caso esistenti nel territorio dello Stato le partecipazioni in societa' a responsabilita' limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice ivi residenti;)).
  • g)i redditi di cui all'articolo 5 imputabili a soci, associati o partecipanti non residenti. Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d), e) f) del comma 1 si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti:
  • a)le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennita' di fine rapporto di cui alle lettere a), c), d), e) f) del comma 1 dell'articolo 16;
  • b)i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 47;
  • c)i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonche' di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico;
  • d)i compensi corrisposti ad imprese, societa' o enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato. 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42

1

con decorrenza dal 1 gennaio 1988

Il D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con effetto dal 1 gennaio 1988".

Testo vigente dal 30 aprile 1989 al 1 luglio 1998 · versione 8 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art20 · fonte su Normattiva