Art. 31 t.u.i.r.
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Il reddito agrario e' determinato mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite per ciascuna qualita' e classe secondo le norme della legge catastale. Le tariffe d'estimo sono sottoposte a revisione secondo le disposizioni dell'articolo 25. Alle revisioni si procede contemporaneamente a quelle previste nel detto articolo agli effetti del reddito dominicale. Le revisioni del classamento disposte ai sensi degli articoli 26 e 27 valgono anche per i redditi agrari. Per i terreni condotti in affitto o in forma associata le denunce di cui all'articolo 27 possono essere presentate anche dall'affittuario o da uno degli associati. Il reddito agrario delle superfici adibite alla funghicoltura e' determinato mediante l'applicazione della tariffa d'estimo piu' alta in vigore nella provincia.
Testo vigente dal 31 dicembre 1986 al 29 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva