Art. 43 t.u.i.r.
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Le somme versate alle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice dai loro soci si considerano date a mutuo se dai bilanci allegati alle dichiarazioni dei redditi della societa' non risulta che il versamento e' stato fatto ad altro titolo. La disposizione del comma 1 vale anche per le somme versate alle associazioni e ai consorzi dai loro associati o partecipanti.
Testo vigente dal 31 dicembre 1986 al 1 gennaio 2004 · versione 0 su Normattiva