Art. 53 t.u.i.r.

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Sono considerati ricavi:

  • a)i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa;
  • b)i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
  • c)i corrispettivi delle cessioni di azioni, di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa;
  • d)le indennita' conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;
  • e)i contributi in denaro, o il valore normale di quelli in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto;
  • f)i contributi in conto esercizio dello Stato e di altri enti pubblici spettanti a norma di legge. Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale dei beni di cui al comma 1 destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o assegnati ai soci.

Testo vigente dal 31 dicembre 1986 al 29 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art53 · fonte su Normattiva