Art. 53 t.u.i.r.
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[1]Sono considerati ricavi:
- a)i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa;
- b)i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
- c)i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni in societa' ed enti indicati nelle lettere a), b) e d)
[2]del comma 1 dell'articolo 87, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonche' di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa; 49
- d)le indennita' conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;
- e)i contributi in denaro, o il valore normale di quelli in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto; Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale dei beni di cui al comma 1 destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa. 13 Ai fini delle imposte sui redditi i beni di cui alla lettera c) del comma 1 non costituiscono immobilizzazioni finanziarie se non sono iscritti come tali nel bilancio. 49
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno 1990, n. 165
13Il D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno 1990, n. 165, ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che "Le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettere f), i), l-bis) e l-ter), si applicano dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; per il periodo d'imposta precedente a quello in corso alla predetta data, per il quale la dichiarazione dei redditi e' presentata dopo il 31 dicembre 1989, ferma la misura della elevazione prevista dalla predetta lettera i), nella ipotesi di beni gia' utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato puo' essere eseguito nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta presso l'ultimo utilizzatore e nei due successivi, a condizione che detto ammortamento anticipato non sia gia' stato fiscalmente dedotto per tre periodi d'imposta da parte dei precedenti possessori, ovvero per i residui periodi d'imposta, nel caso in cui i precedenti possessori abbiano dedotto l'ammortamento anticipato per uno o due periodi d'imposta".
D.L. 29 giugno 1994, n. 416 convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1994, n. 503
49Il D.L. 29 giugno 1994, n. 416 convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1994, n. 503 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 30 dicembre 1993.
L. 28 dicembre 1995, n. 549
57La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 3, comma 107) che la presente modifica "si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge".
Testo vigente dal 1 gennaio 1996 al 1 gennaio 2004 · versione 56 su Normattiva