Art. 56 t.u.i.r.

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Per gli utili derivanti dalla partecipazione in societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato si applicano le disposizioni dell'articolo 5. Gli utili derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti. Si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 44. Gli interessi, anche se diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 41, concorrono a formare il reddito per l'ammontare maturato nell'esercizio. Se la misura non e' determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 APRILE 1994, N. 260, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 GIUGNO 1994, N. 413)). Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente; compresi i conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra aziende e istituti di credito, si considerano maturati anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto.

Testo vigente dal 31 dicembre 1993 al 1 marzo 1994 · versione 41 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art56 · fonte su Normattiva