Art. 56 t.u.i.r.
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Per gli utili derivanti dalla partecipazione in societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato si applicano le disposizioni dell'articolo 5. Gli utili derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti. Si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 44. Gli interessi, anche se diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 41, concorrono a formare il reddito per l'ammontare maturato nell'esercizio. Se la misura non e' determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale. (( Gli interessi derivanti da prestiti fatti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, se la misura non e' determinata o e' inferiore, si computano in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto medio vigente nel periodo di imposta. Questa disposizione non si applica per gli interessi, compresi quelli per dilazione di pagamento, derivanti da prestiti ai dipendenti e alla clientela ne' per le anticipazioni ai soci che prestano la loro attivita' in societa' di persone. )) Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente; compresi i conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra aziende e istituti di credito, si considerano maturati anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto.
Testo vigente dal 30 aprile 1989 al 3 agosto 1989 · versione 8 su Normattiva