Art. 56 t.u.i.r.
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Per gli utili derivanti dalla partecipazione in societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato si applicano le disposizioni dell'articolo 5. Gli utili derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti. Si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 44. Gli interessi, anche se diversi da quelli indicati alle lettere a), b) e h) del comma 1 dell'articolo 41, concorrono a formare il reddito per l'ammontare maturato nell'esercizio. Se la misura non e' determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale. 54 COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 APRILE 1994, N. 260, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 GIUGNO 1994, N. 413. Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base a contratti 'pronti contro termine' che prevedono l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, concorrono a formare il reddito del cessionario per l'ammontare maturato nel periodo di durata del contratto. La differenza positiva o negativa tra il corrispettivo a pronti e quello a termine, al netto degli interessi maturati sulle attivita' oggetto dell'operazione nel periodo di durata del contratto, concorre a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio. 49 Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente; compresi i conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra aziende e istituti di credito, si considerano maturati anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 29 giugno 1994, n. 416 convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1994, n. 503
49Il D.L. 29 giugno 1994, n. 416 convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1994, n. 503 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 30 dicembre 1993.
D.L. 28 giugno 1995, n. 250, convertito con modificazioni dalla L.8 agosto 1995, n. 349
54Il D.L. 28 giugno 1995, n. 250, convertito con modificazioni dalla L.8 agosto 1995, n. 349 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Tra gli interessi di cui all'articolo 56, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve intendersi compresa anche la differenza tra il valore di rimborso e il prezzo di emissione delle obbligazioni e titoli similari".
Testo vigente dal 24 agosto 1995 al 1 gennaio 2004 · versione 54 su Normattiva