Art. 58 t.u.i.r.
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Non concorrono alla formazione del reddito:
- a)i proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione dall'imposta;
- b)i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;
- c)le indennita' per la cessazione del rapporto di agenzia;
- d)le plusvalenze, le indennita' e gli altri redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 dell'articolo 16, quando ne e' richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dello stesso articolo.
Testo vigente dal 31 dicembre 1986 al 1 marzo 1988 · versione 0 su Normattiva