Art. 58 t.u.i.r.

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1986 al 1 marzo 1988. Leggi il testo vigente →

Non concorrono alla formazione del reddito:

  • a)i proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione dall'imposta;
  • b)i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;
  • c)le indennita' per la cessazione del rapporto di agenzia;
  • d)le plusvalenze, le indennita' e gli altri redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 dell'articolo 16, quando ne e' richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dello stesso articolo.

Testo vigente dal 31 dicembre 1986 al 1 marzo 1988 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art58 · fonte su Normattiva