Art. 58 t.u.i.r.
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Non concorrono alla formazione del reddito:
- a)i proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione dall'imposta;
- b)i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva; 58 84 95
- c)le indennita' per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche;
- d)le plusvalenze, le indennita' e gli altri redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 dell'articolo 16, quando ne e' richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dello stesso articolo.
Gli interventi su questo articolo(4)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42
1con decorrenza dal 1 gennaio 1988
Il D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che: "Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con effetto dal 1 gennaio 1988".
D.Lgs. 1 aprile 1996, n.239
58Il D.Lgs. 1 aprile 1996, n.239 ha disposto (con l'art. 3 comma 3) che "Gli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui all'art. 1 conseguiti, anche dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, nell'esercizio di attivita' commerciali, assoggettati ad imposta sostitutiva di cui all'art. 2 concorrono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, 58, comma 1, lettera b), e 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a formare il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva assolta si scomputa ai sensi degli articoli 19 e 93 del predetto testo unico".
D.Lgs. 1 aprile 1996, n.239 come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 1998, n.201
84Il D.Lgs. 1 aprile 1996, n.239 come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 1998, n.201 ha disposto (con l'art. 5 comma 1) che "Gli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui all'art. 2, comma 1 conseguiti, anche dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, nell'esercizio di attivita' commerciali, assoggettati ad imposta sostitutiva di cui all'art. 2 concorrono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, 58, comma 1, lettera b), e 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a formare il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva assolta si scomputa ai sensi degli articoli 19 e 93 del predetto testo unico".
D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239 come modificato dal D.Lgs 23 dicembre 1999, n.505
95Il D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239 come modificato dal D.Lgs 23 dicembre 1999, n.505 ha disposto (con l'art. 5 comma 1) che "Gli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui all'art.2, commi 1, 1-bis e 1-ter conseguiti, anche dai soggetti di cui all'art. 2, commi 1, 1-bis e 1-ter, nell'esercizio di attivita' commerciali, assoggettati ad imposta sostitutiva di cui all'art. 2 concorrono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, 58, comma 1, lettera b), e 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a formare il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva assolta si scomputa ai sensi degli articoli 19 e 93 del predetto testo unico".
Testo vigente dal 15 gennaio 2000 al 1 gennaio 2004 · versione 93 su Normattiva