Art. 58 t.u.i.r.

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1998 al 15 gennaio 2000. Leggi il testo vigente →

Non concorrono alla formazione del reddito:

  • a)i proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione dall'imposta;
  • b)i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva; 58 84
  • c)le indennita' per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche; 1
  • d)le plusvalenze, le indennita' e gli altri redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 dell'articolo 16, quando ne e' richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dello stesso articolo.
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42

1

con decorrenza dal 1 gennaio 1988

Il D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con effetto dal 1 gennaio 1988".

D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239

58

Il D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Gli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui all'art. 1 conseguiti, anche dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, nell'esercizio di attivita' commerciali, assoggettati ad imposta sostitutiva di cui all'art. 2 concorrono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, 58, comma 1, lettera b), e 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a formare il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva assolta si scomputa ai sensi degli articoli 19 e 93 del predetto testo unico".

D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239 come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201

84

Il D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239 come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Gli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui all'articolo 2, comma 1 conseguiti, anche dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, nell'esercizio di attivita' commerciali, assoggettati ad imposta sostitutiva di cui all'art. 2 concorrono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, 58, comma 1, lettera b), e 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a formare il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva assolta si scomputa ai sensi degli articoli 19 e 93 del predetto testo unico".

Testo vigente dal 1 luglio 1998 al 15 gennaio 2000 · versione 81 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art58 · fonte su Normattiva