Art. 58 t.u.i.r.
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 marzo 1988 al 18 maggio 1996. Leggi il testo vigente →
Non concorrono alla formazione del reddito:
- a)i proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione dall'imposta;
- b)i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;
- c)le indennita' per la cessazione ((di rapporti di agenzia delle persone fisiche)); 1
- d)le plusvalenze, le indennita' e gli altri redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 dell'articolo 16, quando ne e' richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dello stesso articolo.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42
1con decorrenza dal 1 gennaio 1988
Il D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con effetto dal 1 gennaio 1988".
Testo vigente dal 1 marzo 1988 al 18 maggio 1996 · versione 1 su Normattiva