Art. 65 t.u.i.r. — Beni relativi all'impresa
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 giugno 1994 al 26 luglio 1996. Leggi il testo vigente →
Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalita' dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalita' di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi. Sono inoltre deducibili:
- a)le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalita' comprese fra quelle indicate nel comma 1 o finalita' di ricerca scientifica, ((nonche' i contributi, le donazioni e le oblazioni di cui alla lettera g) dell'articolo 10)), per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato; 48
- b)le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono esclusivamente finalita' di ricerca scientifica, per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato;
- c)le erogazioni liberali fatte a favore di universita' e di istituti di istruzione universitaria, per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato.
- c-bis)le erogazioni liberali a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitaria per un ammontare complessivo non superiore all'1 per cento del reddito imponibile del soggetto che effettua l'erogazione stessa. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 1994, N. 330, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 27 LUGLIO 1994, N. 473)). 48 Le erogazioni liberali diverse da quelle considerate nei precedenti commi e nel comma 1 dell'articolo 62 non sono ammesse in deduzione.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n. 473
48Il D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n. 473 ha disposto (con l'art. 2, comma 5) che le presenti modifiche si applicano dal periodo di imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993.
Testo vigente dal 1 giugno 1994 al 26 luglio 1996 · versione 45 su Normattiva