Art. 68 t.u.i.r.

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1998 al 1 gennaio 2004. Leggi il testo vigente →

Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, ((...)) dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore a un terzo del costo ((; quelle relative al costo dei marchi d'impresa sono deducibili in misura non superiore ad un decimo del costo.)) 77 Le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione e degli altri diritti iscritti nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge. Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un ((decimo)) del valore stesso. 77 Si applica la disposizione del comma 9 dell'articolo 67.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 dicembre 1997, n. 449

77

La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 21, comma 7) che "Le disposizioni del comma 6 hanno effetto dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge anche per le quote di ammortamento relative ai beni immateriali acquisiti nel corso di periodi d'imposta precedenti".

Testo vigente dal 1 gennaio 1998 al 1 gennaio 2004 · versione 76 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art68 · fonte su Normattiva