Art. 96 t.u.i.r. — Interessi passivi
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Gli utili distribuiti da societa' collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile non residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito per il 40 per cento del loro ammontare, ma si computano per l'intero ammontare ai fini delle disposizioni relative alla maggiorazione di conguaglio di cui agli articoli 105, 106 e 107. ((Le minusvalenze e gli altri componenti negativi di reddito derivanti dalle partecipazioni nelle societa' indicate nel periodo precedente sono deducibili limitatamente, per ciascun periodo d'imposta, all'ammontare che eccede quello dei relativi utili non concorrenti a formare il reddito ai sensi del presente comma.)) 52 La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli utili distribuiti da societa' collegate residenti in Paesi non appartenenti alla Comunita' economica europea aventi un regime fiscale privilegiato individuati con i decreti del Ministro delle finanze, di cui al comma 7-bis dell'articolo 76. 28 Nel caso in cui abbia trovato applicazione l'articolo 76, comma 7-bis, gli utili distribuiti non concorrono a formare il reddito per l'ammontare corrispondente alle spese e agli altri componenti negativi non ammessi in deduzione. 28
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 30 dicembre 1991, n. 413
28La L. 30 dicembre 1991, n. 413 ha disposto (con l'art. 11, comma 16) che le presenti modifiche si applicano a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposte che ha inizio successivamente al 31 dicembre 1991.
D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 1995, n. 85
52Il D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 1995, n. 85 ha disposto (con l'art. 28, comma 2) che la presente modifica "si applica per le minusvalenze e gli altri componenti negativi di reddito i cui presupposti di deducibilita' si verificano a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto e relativamente agli utili percepiti da tale data".
Testo vigente dal 24 marzo 1995 al 20 gennaio 1998 · versione 51 su Normattiva