Art. 110
[1]Chi intenda fare studi per la compilazione di un progetto di impianto di condutture elettriche e debba percio' entrare nei fondi altrui, ove non ottenga il consenso dei proprietari, puo' esservi autorizzato dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio Civile nella cui circoscrizione sono situati i fondi.
[2]Chi ottenga tale autorizzazione deve servirsene nel modo che riesca meno pregiudizievole per il proprietario del fondo ed e' obbligato a risarcirlo di qualunque danno arrecatogli.
[3]Per introdursi nel recinto di una ferrovia o tramvia, devono osservarsi le prescrizioni stabilite dalla amministrazione esercente. Per introdursi negli immobili militari o che siano in consegna alle Autorita' militari, occorre apposita autorizzazione data dalle Autorita' medesime e l'accesso e' subordinato alle loro prescrizioni.
[4]Per assicurare il risarcimento degli eventuali danni, l'ingegnere capo dell'ufficio del Genio Civile puo' prescrivere al richiedente il preventivo deposito di una somma adeguata.
[5]La liquidazione dei danni e' fatta, in difetto di accordo, dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio Civile, senza pregiudizio dell'azione innanzi all'Autorita' giudiziaria.
[6]L'azione non puo' promuoversi trascorsi sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di liquidazione.
[7]Sono per il resto applicabili in materia le disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per pubblica utilita'.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti