Art. 11
Art. 1 legge 8 luglio 1929, n. 1364 e art. 17 legge 9 giugno 1927, n. 1158
Per eseguire il proprio mandato il delegato o i delegati dei Consigli provinciali delle Corporazioni avranno facolta' di ispezionare i Depositi franchi, verificando i depositi, esaminando i libri e in generale i registri, atti e documenti.
Testo vigente dal 13 giugno 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva