Art. 6

[1](Articoli 2 e 3 legge 6 agosto 1893, n. 457; art. 1 legge 8 luglio 1929, numero 1364 e art. 15, 1° e 2° comma, legge 9 giugno 1927, n. 1158).

[2]La facolta' di emettere fedi di deposito e note di pegno sulle merci custodite nei Depositi franchi, e' pero' riservata esclusivamente all'Ente cui e' affidata l'amministrazione del Deposito franco, od a chi ne abbia dallo stesso conseguita regolare autorizzazione. Detta facolta' non potra' essere esercitata se non che sotto l'osservanza delle disposizioni disciplinari di cui all'art. 3 e di ogni loro successiva modificazione.

[3]L'emissione del suddetti titoli di commercio potra' essere fatta soltanto sulle merci raccolte e custodite in fabbricati dei quali la ubicazione, la grandezza, il numero e la idoneita' sono riservati al giudizio esclusivo del locale Consiglio provinciale delle Corporazioni.

[4]Sotto la responsabilita' degli esercenti i Depositi franchi potranno, nel recinto dei depositi stessi, esservi locali separati destinati a magazzini privati.

[5]Pero' sulle merci in essi accolte non saranno emesse fedi di deposito e note di pegno.

Testo vigente dal 13 giugno 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-03-17;726~art6 · fonte su Normattiva