Art. 8
Art. 1 legge 8 luglio 1929, n. 1364 e art. 13 legge 9 giugno 1927, n. 1158
[1]Le fedi di deposito e le note di pegno sono stampate su carta filigranata e dovranno contenere le indicazioni previste dall'articolo 461 del Codice di commercio. Inoltre tanto sulla fede di deposito, quanto sulla nota di pegno, dovra' chiaramente risultare se la merce sia stata periziata a cura dei Depositi franchi. In caso affermativo dovra' esservi indicato il nome del perito stimatore e il valore di stima da questo attribuito alla merce.
[2]Per la stima delle merci depositate per le quali sia richiesta la emissione della fede di deposito e della nota di pegno, i Depositi franchi sono tenuti a servirsi di periti regolarmente inscritti nel ruolo del competente Consiglio provinciale delle Corporazioni e designati anno per anno dal Tribunale del luogo.
Testo vigente dal 13 giugno 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva