Art. 109

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[1](Art. 107 T. U. 1926).

[2]Gli albergatori, i locandieri, coloro che gestiscono pensioni o case di salute o altrimenti danno alloggio per mercede non possono dare alloggio a persone non munite della carta di identita' o di altro documento idoneo ad attestarne la identita' e proveniente dall'Amministrazione dello Stato.

[3]Per gli stranieri e' sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purche' munito della fotografia del titolare.

[4]Gli albergatori e gli altri esercenti predetti devono tenere un registro, nel quale sono indicati le generalita' e il luogo di provenienza delle persone alloggiate, e devono comunicare giornalmente all'autorita' locale di pubblica sicurezza l'arrivo, la partenza e il luogo di destinazione di tali persone.

[5]Nel caso di trasgressione puo' essere revocata la licenza, salve le pene stabilite dal Codice penale.

Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 3 ottobre 1993 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art109 · fonte su Normattiva