Art. 109

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[1](Art. 107 T. U. 1926).

[2]Gli albergatori, i locandieri, coloro che gestiscono pensioni o case di salute o altrimenti danno alloggio per mercede nonche' coloro che gestiscono una struttura che fornisce alloggio anche in tende, roulotte, battelli e simili non possono dare alloggio a persone non munite della carta di identita' o di altro documento idoneo ad attestarne la identita' e proveniente dall'Amministrazione dello Stato.

[3]Per gli stranieri e' sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purche' munito della fotografia del titolare.

[4]Gli albergatori e gli altri esercenti predetti devono tenere un registro, nel quale sono indicati le generalita' e il luogo di provenienza delle persone alloggiate, e devono comunicare giornalmente all'autorita' locale di pubblica sicurezza l'arrivo, la partenza e il luogo di destinazione di tali persone. La comunicazione dell'arrivo e' effettuata mediante consegna di una scheda conforme al modello approvato con decreto del Ministro dell'interno, fatta compilare e firmare personalmente dagli alloggiati, ed integrata, a cura degli albergatori o altri esercenti predetti, dagli estremi del documento di identita', passaporto o documento equivalente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati, la compilazione e la sottoscrizione dell'apposita scheda puo' essere effettuata da uno dei coniugi anche per l'altro coniuge e per i figli minorenni e dal capo gruppo anche per gli altri componenti del gruppo.

[5]((Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda sino a lire seicentomila. Se la persona alloggiata e' uno straniero od un apolide, la pena e' dell'arresto sino a sei mesi cui puo' essere aggiunta l'ammenda sino a lire un milione duecentomila.

[6]Salve le pene stabilite nel comma quarto, in caso di trasgressione la licenza puo' essere revocata.))58

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480

58

Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore determinata dall'art. 15, salvo che il relativo procedimento penale sia stato definito".

Testo vigente dal 5 agosto 1994 al 31 maggio 1995 · versione 59 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art109 · fonte su Normattiva