Art. 109
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[1](Art. 107 T. U. 1926).
[2]Gli albergatori, i locandieri, coloro che gestiscono pensioni o case di salute o altrimenti danno alloggio per mercede ((nonche' coloro che gestiscono una struttura che fornisce alloggio anche in tende, roulotte, battelli e simili)) non possono dare alloggio a persone non munite della carta di identita' o di altro documento idoneo ad attestarne la identita' e proveniente dall'Amministrazione dello Stato.
[3]Per gli stranieri e' sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purche' munito della fotografia del titolare.
[4]Gli albergatori e gli altri esercenti predetti devono tenere un registro, nel quale sono indicati le generalita' e il luogo di provenienza delle persone alloggiate, e devono comunicare giornalmente all'autorita' locale di pubblica sicurezza l'arrivo, la partenza e il luogo di destinazione di tali persone. ((La comunicazione dell'arrivo e' effettuata mediante consegna di una scheda conforme al modello approvato con decreto del Ministro dell'interno, fatta compilare e firmare personalmente dagli alloggiati, ed integrata, a cura degli albergatori o altri esercenti predetti, dagli estremi del documento di identita', passaporto o documento equivalente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati, la compilazione e la sottoscrizione dell'apposita scheda puo' essere effettuata da uno dei coniugi anche per l'altro coniuge e per i figli minorenni e dal capo gruppo anche per gli altri componenti del gruppo)).
[5]Nel caso di trasgressione puo' essere revocata la licenza, salve le pene stabilite dal Codice penale.
Testo vigente dal 3 ottobre 1993 al 5 agosto 1994 · versione 57 su Normattiva