Art. 114

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 luglio 1946 al 1 dicembre 1968. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 115 T. U. 1926).

[2]E' vietata l'inserzione, nei giornali o in altri scritti periodici, di avvisi o corrispondenze di qualsiasi genere che, anche in modo indiretto o simulato, o con un pretesto terapeutico o scientifico, si riferiscano ai mezzi diretti a impedire la procreazione o a procurare l'aborto.

[3]E' altresi' vietata l'inserzione di corrispondenze o di avvisi a morosi.

[4]E', inoltre, vietato di pubblicare, nei giornali o in altri scritti periodici, ritratti dei suicidi o di persone che abbiano commesso delitti.

[5]I giornali o gli scritti periodici, con cui si contravviene alle disposizioni di questo articolo, sono sequestrati in via amministrativa dall'autorita' locale di pubblica sicurezza.13

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 561

13

Il Regio D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 561, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che cessano di avere efficacia per quanto riguarda i giornali, le pubblicazioni e gli stampati in generale le disposizioni contenute nel comma quarto del presente articolo.

Testo vigente dal 9 luglio 1946 al 1 dicembre 1968 · versione 12 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art114 · fonte su Normattiva